Sequestrate 330mila mascherine con falso marchio CE: denuciati titolari tre imprese del varesotto

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BUSTO ARSIZIO, 2 maggio 2020-La Guardia di Finanza di Busto Arsizio ha individuato e sequestrato, presso tre società con sede nei comuni di Busto Arsizio, Samarate e Olgiate Olona, oltre 330.000 mascherine pronte per essere vendute come dispositivi medici (mascherine chirurgiche) o dispositivi di protezione individuale con marchio “CE„ falso e in assenza delle previste certificazioni.

I prodotti sequestrati, tra cui 9.000 mascherine FFP2, tutti fabbricati in Cina, risultavano infatti importati e commercializzati con una impropria marcatura “CE„  o addirittura erano privi della predetta marcatura nonché di altra documentazione idonea a certificare correttamente il prodotto come dispositivo medico (DM) o dispositivo di protezione individuale (DPI) e, comunque, senza che fossero stati formalmente interessati l’Istituto Superiore di Sanità ovvero l’INAIL, per avvalersi della deroga alla commercializzazione prevista dall’art. 15 del Decreto Legge n. 18/2020 (cd. decreto “Cura Italia”).

I finanzieri di Busto Arsizio hanno accertato che le imprese controllate, talune delle quali pubblicizzavano la vendita delle mascherine anche sul web, si avvalevano di certificazioni “CE„ rilasciate da enti cinesi non rientranti tra gli organismi autorizzati ad espletare le procedure di certificazione con ciò non garantendo la presenza dei requisiti di sicurezza essenziali per l’utilizzatore delle mascherine.

Gli amministratori delle tre aziende varesine sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio per il reato di frode in commercio, al quale si sono aggiunte le relative contestazioni di natura amministrativa in tema di conformità dei prodotti. Anche le tre società in questione sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria in ordine alla responsabilità amministrativa degli enti, derivante dalla mancata adozione di modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire il suddetto delitto commesso dai suoi legali rappresentanti nell’interesse o a vantaggio dell’azienda (artt. 5 e 25.bis.1 del Decreto Legislativo n. 231/2001).