VARESE, 2 gennaio 2022-A seguito dell’emanazione del DL 229/2021, il Ministero della Salute ha adottato in data 30 dicembre 2021 una nuova Circolare relativa all’aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento legate alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS CoV-2 Omicron.
La Circolare oltre a sottolineare l’importanza della somministrazione della booster per ottenere una maggiore efficacia della vaccinazione conferendo una buona protezione contro la malattia grave da variante Omicron, mette in atto rilevanti modifiche su quarantene ed isolamenti.
Di seguito le principali novità introdotte e le conseguenti ricadute sui provvedimenti di sanità pubblica.
CONTATTI DI CASO
Soggetti non vaccinati o che non abbaino completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al termine del quale risulti eseguito un test di norma antigenico per il quale l’interessato dovrà rivolgersi alle farmacie del territorio presentando l’attestazione di quarantena rilasciata da ATS
Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena dura 5 giorni purché al termine del periodo risulti eseguito un test (di norma antigenico) negativo come descritto nel punto precedente.
Soggetti asintomatici rientranti in una delle tre categorie sotto elencate
Abbiano ricevuto la dose booster
Abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti
Siano guariti da infezione SARS-CoV 2 nei 120 giorni precedenti
In questi soggetti non si applica la quarantena domiciliare ma è fatto obbligo di utilizzare maschera FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione ed effettuare una auto sorveglianza per almeno 5 giorni riferendo immediatamente al proprio medico o pediatra l’insorgenza di eventuali sintomi. Tali soggetti riceveranno comunque, se individuati come contatti stretti dal caso, una comunicazione da parte di ATS nella quale verranno citate le nuove disposizioni che dovranno portare sempre con sé in caso di eventuali controlli insieme al Green Pass che non verrà revocato. In caso di eventuale comparsa di sintomi riferiti al proprio medico è previsto l’effettuazione di un test antigenico o molecolare e nel caso lo stesso risulti negativo, se ancora sintomatico, il tampone deve essere ripetuto, dopo 5 giorni
Unicamente la disposizione di cui al punto 3. si applica retroattivamente anche alle persone già sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data del 31.12.2021 (data di entrata in vigore del DL 229/2021).
Operatore sanitario: è posto in SORVEGLIANZA SANITARIA senza isolamento domiciliare con l’obbligo di eseguire tamponi con frequenza giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con il soggetto positivo
CASI
L’isolamento si conclude:
- Per i soggetti NON vaccinati o che NON abbiano completato il ciclo vaccinale, con un tampone antigenico o molecolare effettuato dopo almeno 10 giorni dal tampone positivo di diagnosi, con almeno 3 giorni senza sintomi
- Per i soggetti vaccinati che abbiano ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale nei 120 giorni precedenti, o che siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, con un tampone antigenico o molecolare effettuato dopo almeno 7 giorni dal tampone positivo di diagnosi, con almeno 3 giorni senza sintomi
In caso di persistente positività l’isolamento si concluderà dopo 21 giorni, e comunque non prima di aver ricevuto le indicazioni dall’autorità sanitaria, per tutti i casi tranne quelli con variante virale omicron o beta sospetta o confermata per i quali è sempre necessaria la negativizzazione del tampone molecolare
Si evidenzia che ATS sta adeguando i propri sistemi gestionali per il rilascio dei provvedimenti in coerenza con le nuove disposizioni statali. In questa fase di passaggio normativo, si specifica che per i soggetti che avessero ricevuto sino al 31.12.2021 un provvedimento di quarantena/isolamento in accordo con le precedenti previsioni normative, tali provvedimenti devono ritenersi integrati di fatto dalle disposizioni decorrenti dal 31.12.2021 (data di entrata in vigore del DL 229/2021), che prevalgono ove le nuove disposizioni siano sostitutive o in contrasto con le precedenti.